Come diventare vigili del fuoco volontari

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Nei nostri giorni i vigili del fuoco volontari italiani operano in forza al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che fa capo al Ministero dell’interno.
Questi uomini e donne nominati con decreto ministeriale, con le modalità contenute nel DPR 76/2004 e istruiti dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, una volta operativi hanno stessi doveri e responsabilità del personale permanente e godono della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria a seconda del grado posseduto.

Premessa

I cittadini che intendono arruolarsi nei quadri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco volontari, devono inoltrare domanda al Comando VVF della provincia di residenza utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito.
Si prescinde da tale obbligo esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza.

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

  • Cittadinanza Italiana, uomo o donna, con un’età compresa tra i 18 ed i 45 anni.
  • Godere dei diritti politici e non essere stati dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione.
  • Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore)
  • Idoneità psicofisica e attitudinale (accertata dai competenti Comandi Provinciali)
  • Requisiti di qualità morali e di condotta (art. 35 comma 6 Decreto Legislativo 165/2001)
  • di non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 8 D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76

È incompatibile con la posizione di Vigili del Fuoco Volontari a domanda:

  • il personale permanente in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all’ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di Polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;
  • gli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio;

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

La richiesta deve essere inoltrata a questo Comando, utilizzando esclusivamente il modulo di iscrizione nell’elenco dei vigili del fuoco volontari, da consegnare al Comando di appartenenza; si raccommanda di indicare l’indirizzo e-mail, in quanto tutte le eventuali comunicazioni avverranno, esclusivamente, tramite posta elettronica.
In merito alle richieste di iscrizione nei quadri volontari è importante sapere che la legge 12/11/2011 , n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012” ha dettato una serie di disposizioni riguardanti il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; in particolare ha previsto la redazione di un piano triennale, disposto dal Capo del Dipartimento per la determinazione del contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda.

La stessa Legge stabilisce all’art.4 che possono essere accettate presso i Comandi nuove istanze di iscrizione negli elenchi dei vigili volontari, solo se il numero massimo di nuovi volontari relativo al rispettivo elenco provinciale, riportato nel piano programmatico 2012-2014, sia superiore alla somma del numero degli aspiranti volontari iscritti negli elenchi, ma in attesa dello specifico corso di formazione iniziale, e del numero di richieste di iscrizione, registrate alla data del 31/12/2011.

RICHIAMI IN SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

(Sezione II del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139)

Il personale vigili del fuoco volontari potrà essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località. Il personale può inoltre essere richiamato in servizio:
a) in caso di particolari necessità delle strutture del Corpo nazionale;
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari connesse al servizio di soccorso pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione.

I richiami in servizio di cui alla precedente lettera a), sono disposti nel limite di 160 giorni all’anno.

I richiamo sono effettuati tra i personale inserito nel ruolo di ogni Comando, in regola con il rinnovo del Libretto Sanitario Individuale e di Rischio senza alcuna causale di sospensione.Il personale volontario viene richiamato a rotazione con l’obiettivo di assicurare, nei limiti dei contingenti quadrimestrali assegnati, il medesimo impegno per tutto il personale volontario.

Pertanto i richiami vengono effettuati con le seguenti priorità:

1) minor numero di giorni effettuati
2) a parità di giorni effettuati richiami più indietro nel tempo
3) a parità di richiami più indietro nel tempo anzianità di ruolo

Dopo ogni periodo di richiami l’elenco viene aggiornato con i giorni effettuati e, lo stesso, viene riordinato in base ai criteri suddetti.

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